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La Fondazione è stata la spontanea risposta della
famiglia e dei volontari al tremendo destino di
Andrea.
L'obbiettivo principale della Fondazione è
quello di realizzare il "Il sogno di Andrea":
Andrea sogna di guarire.
Sognano la guarigione anche i volontari e la famiglia.
La Fondazione rappresenta lo strumento attraverso
il quale vorremmo riuscire a fornire tutte le
risorse possibili e necessarie alla realizzazione
di questo sogno.
Fondazione "Il
sogno di Andrea"
Allegato B) al N.ro di Rep.61776/18102
STATUTO
Art. 1 - Denominazione e sede
E costituita una Fondazione, con le caratteristiche
di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
ONLUS denominata: "Il sogno di Andrea-ONLUS.".
L'acronimo ONLUS deve essere utilizzato nella
denominazione ed in qualsiasi segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico.
La Fondazione ha sede in Trieste, via Brunner
n.3. (ora non più?)
Art. 2 - Scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone
in via principale di svolgere attività di assistenza
sociale ed in particolare di solidarietà nei confronti
di Andrea Canziani colpito da malattia che lo
rende incapace di provvedere a se stesso.
La Fondazione programma e coordina l'insieme delle
attività di sostegno che si esplica in:
- promozione di convegni, conferenze ed attività
socio-culturali, ricreative e sportive al fine
di diffondere informazione sulle problematiche
relative ai bambini cerebrolesi;
- collaborazioni ed interscambio di esperienze
con le altre associazioni di volontariato;
- attività di studio e ricerca delle tematiche
con particolare attenzione al campo sanitario,
sociale e legislativo;
- realizzazione di una palestra ove poter far
progredire Andrea Canziani;
- raccolta di fondi atti a finanziare cure e
visite in centri specializzati negli Stati Uniti
d'America.
Scopo della Fondazione è inoltre:
- lo svolgimento e l'organizzazione, sia in
proprio, sia con la collaborazione di altri
organismi ed Enti, di attività culturali quali
seminari, assemblee, incontri, corsi, borse
di studio, concorsi, dibattiti, conferenze,
nonché di percorsi di educazione nelle scuole
di ogni ordine e grado, con strumenti propri
o di terzi;
- la gestione, anche per conto di terzi, di
attività di carattere sociale, culturale, ricreativo
ed ogni altra iniziativa negli Enti Locali,
Istituti, Università, atta ad agevolare lo studio
e la preparazione riferiti alle attività definite
dal presente Statuto;
- la promozione e lo svolgimento di attività
di ricerca, progettazione, analisi anche per
conto terzi, inerenti a problemi specifici di
carattere culturale e informativo con strumenti
propri o di terzi;
- l'organizzazione di attività quali campi
scuola, gite, soggiorni, purché con finalità
attinenti allo scopo sociale.
Art. 3 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai
beni ricevuti in donazione.
Fale patrimonio potrà venire alimentato con altre
donazioni rnobiliari e immobiliari, oblazioni,
disposizioni testamentarie ed erogazioni dei promotori,
di Enti pubblici e privati e di quanti apprezzino
condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano
la volontà di contribuire al loro conseguimento.
È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione,
al mantenimento e alla gestione del patrimonio.
Art. 4 - Entrate
Le entrate della Fondazione sono costituite:
- dai redditi del patrimonio;
- da ogni eventuale contributo ed elargizione
di terzi, compresi enti pubblici e privati,
destinati all'attuazione degli scopi statutari
o a finanziare iniziative specifiche e non espressamente
destinati all'incremento del patrimonio;
- da ogni reddito derivante da beni temporaneamente
affidati, anche fiduciariamente Fondazione;
- dall'esercizio di attività accessorie, connesse
o strumentali agli scopi della Fondazione.
Art. 5 - Organi
Sono Organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione.
Art. 6 - Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente
di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione
nella sua prima seduta e a maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene
i rapporti con i terzi;
- cura la corretta gestione amministrativa della
Fondazione, l'osservanza dello Statuto e ne
promuove la modifica quando lo ritenga opportuno
o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento
da lui ritenuto necessario, sottoponendolo a
ratifica del Consiglio di Amministrazione alla
prima seduta utile alla sua adozione;
Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati
per rappresentare la Fondazione in qualunque grado
di giudizio di dare mandato per comparire in giudizio
o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione,
nonché di rilasciare procure speciali per il compimento
di determinati atti o categorie di atti.
Art. 7 - Vicepresidenti
Il Consiglio di Amiministrazione ha facoltà di
nominare fino a due vicepresidenti con le stesse
modalità previste per la nomina del Presidente.
Il più anziano in età dei vicepresidenti, ed in
sua assenza l'altro vicepresidente se nominato,
fanno le veci del Presidente in caso di sua assenza
od impedimento con uguali poteri.
Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce
il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento
di questo.
Art. 8 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da
5 membri nominati dall'Ente Fondatore.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano
in carica tre esercizi e l'insediamento del nuovo
Consiglio.
Le cariche del Consiglio di Amministrazione sono
a titolo gratuito, salvo il rimborso spese sostenute
e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.
Art. 9 - Decadenza ed Esclusione
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono
dalla carica:
- qualora non intervengano alle sedute del
Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato
motivo;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- qualora si vengano a trovare nelle condizioni
previste dall'art.2382 del Codice Civile.
Sono cause di esclusione:
- il mancato rispetto di norme statuarie e/o
regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno
o al buon nome della Fondazione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione
ed a maggioranza assoluta.
Art. 10 - Poteri
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
- eleggere il Residente ed eventualmente uno
o due vicepresidenti;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione
di Comitati i Commissioni di esperti composti
anche da membri estranei al Consiglio di Amministrazione;
- deliberare, a maggioranza dei 2/3 dei suoi
componenti, le modifiche statuarie, lo scioglimento
della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- redigere ed approvare entro il mese di novembre,
il bilancio preventivo dell'anno successivo,
ed entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo
dell'anno precedente;
- stabilire direttive e collaborare alla raccolta
di fondi necessari per incrementare il patrimonio
della Fondazione;
- deliberare sulle erogazioni della Fondazione,
sugli investimenti del patrimonio e sulla copertura
delle spese operanti della Fondazione;
- approvare eventuali regolamenti interni.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza
assoluta dai presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del
Presidente.
Art.11 - Adunanze
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal
Presidente mediante avviso, anche telematico,
che ne attesti la ricezione almeno cinque giorni
prima di quello di adunanza, con l'indicazione
dell'Ordine del Giorno.
Il Consiglio si riunisce in via ordinario almeno
una volta ogni sei mesi e in via straordinaria
quando il Presidente, od almeno tre consiglieri,
lo ritengono opportuno.
In casi di urgenza può essere convocato a mezza
di telegramma o telefax o altro strumento, anche
telematico che ne attesti la ricezione, almeno
due giorni prima. Le adunanze sono valide con
l'intervento della maggioranza dei consiglieri
in carica.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
presenti, escludendo dal computo agli astenuti
in caso di parità prevale il voto di chi presiede
l'adunanza.
Art.12 - Libri Verbali
Sono tenuti libri verbali delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione, ove dovranno essere
riportate, in ordine cronologico, le relative
deliberazioni.
I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente
e dal segretario di ogni riunione.
Art.13 - Bilancio
Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Il Bilancio dovrà rispondere ai requisiti della
chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato
da relazioni del Consiglio di Amministrazione.
Art.14 - Utili
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere
impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali della Fondazione, nonchè di quelle
ad esse direttamente connese.
Durante la vita della Fondazione è fatto espresso
divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve
o patrimonio, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per leggeo siano
effettuatea favore di altre ONLUS che per legge,
Statuto o per regolamento, fanno parte della medesima
ed umanitaria struttura.
Art.15 - Estinzione
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque
causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione,
sarà devoluto ad altra organizzarione non lucrativa
di utilità sociale, preferibilmente nella provincia
di Trieste, o a fini di pubblica itilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma
190 della legge 23 dicembre 1996 n.622, salva
diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.16 - Gratuità
Tutte le cariche statuarie di cui all'art.5 e
la carica di vicepresidente sono gratuite.
Le spese potranno essere rimborsate solo nella
misura preventivamente deliberata dal Consiglio
di Amministrazione.
Art.17 - Norme Residuali
Per tutto quanto non espressamente disposto dal
presente Statuto, s'intendono richiamare le norme
del Codice Civile in tema di fondazioni private
legalmente riconosciute, non chè le disposizioni
dettate da D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460 e successive
emanande in materia ONLUS
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