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La Fondazione

La Fondazione è stata la spontanea risposta della famiglia e dei volontari al tremendo destino di Andrea.

L'obbiettivo principale della Fondazione è quello di realizzare il "Il sogno di Andrea": Andrea sogna di guarire.
Sognano la guarigione anche i volontari e la famiglia.

La Fondazione rappresenta lo strumento attraverso il quale vorremmo riuscire a fornire tutte le risorse possibili e necessarie alla realizzazione di questo sogno.


Fondazione "Il sogno di Andrea"
Allegato B) al N.ro di Rep.61776/18102

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E costituita una Fondazione, con le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS denominata: "Il sogno di Andrea-ONLUS.".
L'acronimo ONLUS deve essere utilizzato nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
La Fondazione ha sede in Trieste, via Brunner n.3. (ora non più?)

Art. 2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone in via principale di svolgere attività di assistenza sociale ed in particolare di solidarietà nei confronti di Andrea Canziani colpito da malattia che lo rende incapace di provvedere a se stesso.
La Fondazione programma e coordina l'insieme delle attività di sostegno che si esplica in:

  • promozione di convegni, conferenze ed attività socio-culturali, ricreative e sportive al fine di diffondere informazione sulle problematiche relative ai bambini cerebrolesi;
  • collaborazioni ed interscambio di esperienze con le altre associazioni di volontariato;
  • attività di studio e ricerca delle tematiche con particolare attenzione al campo sanitario, sociale e legislativo;
  • realizzazione di una palestra ove poter far progredire Andrea Canziani;
  • raccolta di fondi atti a finanziare cure e visite in centri specializzati negli Stati Uniti d'America.

Scopo della Fondazione è inoltre:

  • lo svolgimento e l'organizzazione, sia in proprio, sia con la collaborazione di altri organismi ed Enti, di attività culturali quali seminari, assemblee, incontri, corsi, borse di studio, concorsi, dibattiti, conferenze, nonché di percorsi di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado, con strumenti propri o di terzi;
  • la gestione, anche per conto di terzi, di attività di carattere sociale, culturale, ricreativo ed ogni altra iniziativa negli Enti Locali, Istituti, Università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione riferiti alle attività definite dal presente Statuto;
  • la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, progettazione, analisi anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici di carattere culturale e informativo con strumenti propri o di terzi;
  • l'organizzazione di attività quali campi scuola, gite, soggiorni, purché con finalità attinenti allo scopo sociale.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in donazione.
Fale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni rnobiliari e immobiliari, oblazioni, disposizioni testamentarie ed erogazioni dei promotori, di Enti pubblici e privati e di quanti apprezzino condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro conseguimento.
È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento e alla gestione del patrimonio.

Art. 4 - Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

  • dai redditi del patrimonio;
  • da ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari o a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
  • da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati, anche fiduciariamente Fondazione;
  • dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione.

Art. 5 - Organi

Sono Organi della Fondazione:

  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il Presidente:

  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  • cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
  • cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri;
  • adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto necessario, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile alla sua adozione;

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 7 - Vicepresidenti

Il Consiglio di Amiministrazione ha facoltà di nominare fino a due vicepresidenti con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.
Il più anziano in età dei vicepresidenti, ed in sua assenza l'altro vicepresidente se nominato, fanno le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento con uguali poteri.
Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati dall'Ente Fondatore.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e l'insediamento del nuovo Consiglio.
Le cariche del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Art. 9 - Decadenza ed Esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

  • qualora non intervengano alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
  • per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
  • qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

Sono cause di esclusione:

  • il mancato rispetto di norme statuarie e/o regolamentari;
  • il compimento di atti che arrechino danno o al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed a maggioranza assoluta.

Art. 10 - Poteri

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

  • eleggere il Residente ed eventualmente uno o due vicepresidenti;
  • deliberare sulla costituzione e sulla composizione di Comitati i Commissioni di esperti composti anche da membri estranei al Consiglio di Amministrazione;
  • deliberare, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le modifiche statuarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
  • redigere ed approvare entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
  • stabilire direttive e collaborare alla raccolta di fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione;
  • deliberare sulle erogazioni della Fondazione, sugli investimenti del patrimonio e sulla copertura delle spese operanti della Fondazione;
  • approvare eventuali regolamenti interni.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dai presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art.11 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, anche telematico, che ne attesti la ricezione almeno cinque giorni prima di quello di adunanza, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.
Il Consiglio si riunisce in via ordinario almeno una volta ogni sei mesi e in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo ritengono opportuno.
In casi di urgenza può essere convocato a mezza di telegramma o telefax o altro strumento, anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno due giorni prima. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, escludendo dal computo agli astenuti in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art.12 - Libri Verbali

Sono tenuti libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni.
I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario di ogni riunione.

Art.13 - Bilancio

Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato da relazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.14 - Utili

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonchè di quelle ad esse direttamente connese.
Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per leggeo siano effettuatea favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed umanitaria struttura.

Art.15 - Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzarione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nella provincia di Trieste, o a fini di pubblica itilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.622, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16 - Gratuità

Tutte le cariche statuarie di cui all'art.5 e la carica di vicepresidente sono gratuite.
Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.17 - Norme Residuali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, s'intendono richiamare le norme del Codice Civile in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, non chè le disposizioni dettate da D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460 e successive emanande in materia ONLUS